IMU 2017 – Scadenze
9 Dicembre 2017
Il versamento dovr? essere effettuato:
Acconto:16 giugno 2017
Saldo: 18 dicembre 2017
Aliquote 2017
Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l’anno 2017 sono:
4 per mille per prima casa e pertinenze da versare solo al Comune (solo categorie A1, A8 e A9)
8,6 per mille per gli altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)
Sono esenti da IMU: gli immobili strumentali all’attivit? agricola, i terreni agricoli, le prime case con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A9.
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU ? possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
Il versamento potr? essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
L150 ? il codice catastale del Comune di Tessennano
3912 ? codice tributo abitazione principale e relative pertinenze ? quota al Comune
3913 ? codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale ? quota al Comune
3914 ? codice tributo per i terreni ? quota al Comune
3916 ? codice tributo per le aree fabbricabili ? quota al Comune
3918 ? codice tributo per gli altri fabbricati ? quota al Comune
3925 – codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D ? quota allo Stato
3930 – codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D ? quota al Comune
3923 ? codice tributo per interessi da accertamento ? quota al Comune
3924 ? codice tributo per sanzioni da accertamento ? quota al Comune
E? possibile effettuare il calcolo dell?IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato con ANUTEL all?indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=l150
VERIFICANDO ATTENTAMENTE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE DEL COMUNE DI TESSENNANO (0,4% prima casa, 0,86% altri immobili)
Download Regolamento per maggiori informazioni
Si ricorda che:
– per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l?aliquota standard dello 0,76% sar? riservata allo Stato;
– Per tutti gli altri immobili il versamento dovr? essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
– Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovr? essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
– Non possono essere considerate pi? di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
– Dal 2016 la base imponibile ? ridotta del 50% per le unit? immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonch? dimori abitualmente nello stesso comune in cui ? situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unit? abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione pu? essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=L151.
Il termine per la presentazione della dichiarazione ? attualmente fissato al il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell?imposta.
Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potr? rivolgersi all?Ufficio Tributi del Comune di Tessennano anche telefonicamente al numero 0761 431001